PARTITA IVA OBBLIGATORIA SUI SITI WEB:

Il numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina dell'eventuale sito web utilizzato, anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche.
L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2006, ha in tal modo chiarito l'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente modificata dall'articolo 2, comma 1, Dpr 5 ottobre 2001, n. 404, in vigore dal 1° dicembre 2001(1).

Quanti intendono intraprendere l'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione - anche per mezzo di una stabile organizzazione - nel territorio dello Stato, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, apposita dichiarazione presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o presso un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. All'esito del procedimento, al contribuente viene attribuito un numero di partita Iva che vale a identificarlo nel rapporti con il fisco per ciò che attiene all'imposta sul valore aggiunto e che resterà invariato, anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale, fino al momento della cessazione dell'attività. Detto numero deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento, ove richiesto.

Ai fini del rilascio del numero di partita Iva, il contribuente è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione di inizio attività - redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (AA9/7 e AA7/7) dalla quale devono risultare tutti i dati identificativi del contribuente.
In particolare, le persone fisiche devono indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, occorre indicare natura giuridica, denominazione, ragione sociale o ditta, sede legale(2), domicilio fiscale e codice fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Dalla dichiarazione devono risultare tutte le informazioni relative alla tipologia, all'oggetto, al luogo in cui l'attività viene esercitata, nonché al luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal decreto Iva e da altre disposizioni.
Per quanti svolgono attività di commercio elettronico, l'articolo 35, comma 2, lettera e), prescrive, in particolare, che dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider, ossia del soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete. E', inoltre, necessario che il dichiarante indichi se sia o meno titolare di un proprio sito web ovvero utilizzi il sito di terzi.

Con specifico riguardo alla necessità di indicare nella dichiarazione di inizio attività i dati relativi all'attività di commercio elettronico, è sorta la questione relativa alla corretta interpretazione dell'articolo 35 del Dpr n. 633/1972 e, in particolare, del rapporto tra le prescrizioni contenute al comma 1 e quelle contenute al comma 2, lettera e), della stessa disposizione.
Posto, infatti, che dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider per i soli soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, da più parti è stato chiesto all'Agenzia delle entrate di chiarire se l'obbligo di indicare detto numero anche nella home-page dell'eventuale sito web, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, debba essere riferito ai soli contribuenti che utilizzino il sito per il compimento di attività di commercio elettronico, ovvero a tutti i contribuenti che si avvalgano dello spazio virtuale, anche solo per scopi meramente pubblicitari.

Il sito web, in caso di commercio elettronico, può assolvere a due distinte funzioni. Lo stesso può, infatti, essere utilizzato semplicemente come mezzo per effettuare cessione di beni materiali(3), del quale, dunque, le parti si avvalgono per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salva poi la necessità di spedire il bene utilizzando le ordinarie vie, alla stregua del sistema delle "vendite per corrispondenza".
Diversamente, il sito può essere utilizzato direttamente come strumento per la cessione elettronica di beni virtuali(4) e, in tal caso, la transazione avviene mediante download telematico del prodotto, acquistato sotto forma di file digitale.

L'Agenzia risolve la questione attraverso un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni richiamate, evidenziando come l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, abbia natura e finalità differenti rispetto a quello previsto dal comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di commercio elettronico, dal quale deve essere tenuto distinto.
"L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne ... il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della partita Iva ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare".

L'indicazione del numero di partita Iva nel sito web ha, dunque, portata generale, e rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività. Conseguentemente, se un soggetto Iva utilizza un sito web per divulgare informazioni relative all'attività esercitata anche solo a scopo pubblicitario, deve indicare nello spazio web il numero di partita Iva. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore a richiedere l'espressa indicazione del predetto numero identificativo possono essere ravvisate, da un lato, nell'esigenza di consentire un monitoraggio sull'effettiva esistenza dell'azienda che gestisce il sito, dall'altro nella necessità di garantire i visitatori e gli acquirenti contro possibili truffe, specialmente - ma non solo - quando mediante il sito si svolga attività di e-commerce.

D'altro canto, argomenta l'Agenzia, se l'indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse riferibile solamente a coloro che svolgono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare come "eventuale" il sito web sul quale indicare la partita Iva, posto che, in tale caso, l'esistenza di uno spazio web è necessaria per svolgere l'attività.


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